CONTRASTO ALLA POVERTÀ E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Continuiamo a sentire e a leggere autorevoli commentatori che esprimono disappunto per una peccaminosa commistione tra politiche di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro.

Vista la rilevante mole di pareri formali di organismi ufficiali sovranazionali, raccomandazioni di Commissione Europea e Consiglio dell’Unione Europea, articoli di trattati, agende istituzionali che affermano da decenni invece l’esigenza di integrare i due tipi di misure, ci siamo chiesti come mai.

Abbiamo ascoltato qualcuno dire che _il lavoro non ha bisogno di queste misure_ e ci siamo chiesti cosa volesse dire. Abbiamo trovato una traccia per una risposta in quello che sembra un equivoco di fondo sulle politiche del lavoro: le politiche del lavoro non sono da confondere con le politiche economiche, le politiche di sviluppo, le politiche industriali, che sono quelle che creano nuovi posti di lavoro. Chi adotta questo punto di vista considera sterile provare a reinserire nel mercato del lavoro persone che ne sono state emarginate, magari da tempo, e per questo considera più produttivo finanziare lo sviluppo.

A parte il fatto che bisogna sempre fare attenzione a non cadere negli aiuti di stato, bisogna osservare che le politiche del lavoro nascono come misure di protezione dei lavoratori, di supporto, di sostegno per prevenire e contrastare l’emarginazione lavorativa, e ora potremmo dire che stanno evolvendo verso la protezione del lavoro, e nel quadro di questi obiettivi agiscono _anche_ per avvicinare e incrociare al meglio domanda e offerta di lavoro.

A tale proposito è bene fare riferimento alla classificazione Eurostat delle politiche del lavoro, Labour Market Policies (LMP):

Servizi di politica del lavoro

  1. Servizi per il mercato del lavoro

Misure di politica del lavoro

  1. Formazione professionale
  2. Incentivi all’occupazione (assunzioni, stabilizzazione, mantenimento, work experiences, tirocini, piani di inserimento professionale, borse di lavoro, rotazione, job sharing)
  3. Collocamento mirato e riabilitazione
  4. Creazione diretta di posti di lavoro
  5. Incentivi all’autoimpiego (start-up)

(La LMP 3 è stata inglobata nella 4)

Aiuti di politica del lavoro (sostegni)

  1. Conservazione extralavorativa del reddito e supporto (trattamenti di disoccupazione, ammortizzatori sociali)
  2. Pensionamento anticipato

Per quanto riguarda l’integrazione nello stesso provvedimento di misure di politica del lavoro, riportiamo i primi 3 commi di un articolo di un decreto legislativo:

  1. In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2.
  1. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:

a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;

c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

  1. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono:

a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;

b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;

c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.

L’articolo è il n.6 e il decreto legislativo è il n.147/2017, attuativo del Reddito di Inclusione, che, come è evidente, coniuga misure di contrasto alla povertà a misure di politica attiva del lavoro. E di inclusione sociale. Eppure molti rimpiangono il ReI perché “non faceva confusione tra le misure”.

Mentre questo:

  1. Nel caso in cui, in esito  alla  valutazione  preliminare,  i bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i  beneficiari  sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro,  entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari  sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da  fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre  ai  centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi  territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

è il comma 12 dell’articolo 4 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, “Disposizioni urgenti in materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di pensioni”.

Ci sembra opportuno ancora qualche citazione, certamente non esaustiva ma anzi molto parziale.

Dalla Raccomandazione del Consiglio della UE n. 92/441/CEE del 24 giugno 1992, “in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992H0441&from=IT ):

( 5 ) considerando che è pertanto opportuno perseverare negli sforzi e consolidare i progressi finora compiuti nelle politiche sociali e adeguare tali politiche al carattere pluridimensionale dell'emarginazione sociale, il che implica la necessità di affiancare alle varie forme necessarie di sostegno immediato altre misure volte a favorire con decisione l'integrazione economica e sociale dei cittadini interessati;

[…]

( 12) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella Comunità europea, ha auspicato l'introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore d'inserimento nella società dei cittadini più poveri;

[…]

5 . adottare, per i soggetti in età lavorativa e abili al lavoro, le opportune disposizioni, se necessario anche nel campo della formazione professionale, per aiutarli in modo efficace a integrarsi o reintegrarsi nella vita attiva;

Dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2008/867/CE del 3 ottobre 2008, “relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro” (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:307:0011:0014:IT:PDF ):

(1) Il rispetto della dignità umana è un principio fondatore dell’Unione europea, la cui azione è volta in particolare a promuovere la piena occupazione e il progresso sociale, a lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione, nonché a promuovere la giustizia e la protezione sociale. Conformemente all’articolo 137, paragrafo 1, lettera h), del trattato, la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri a favore dell’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro. L’articolo 34 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

[…]

(3) Dal 1992, sono apparsi nuovi strumenti di azione politica. Uno di essi è il metodo aperto di coordinamento nei settori della protezione sociale e dell’inclusione sociale, uno degli obiettivi del quale è garantire l’inclusione sociale attiva di tutti incoraggiando la partecipazione al mercato del lavoro e lottando contro la povertà e l’esclusione tra le persone e i gruppi più emarginati (2). Un altro di questi strumenti è la strategia europea per l’occupazione che si propone, tra l’altro, di migliorare l’integrazione sociale, lottare contro la povertà, prevenire l’esclusione dal mercato del lavoro e favorire l’integrazione nell’occupazione delle persone svantaggiate (3).

Per finire, rimandiamo ancora una volta al Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e all’Agenda 2030 dell’ONU, i cui, rispettivamente, 20 principi (in particolare ci riferiamo al principio n.14), e 17 Sustainable Development Goals (in particolare ci riferiamo agli SDGs 1 e 8) vanno considerati integrati e interconnessi.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

http://asvis.it/agenda-2030/#